Fatti

A.A. è il padre di B.A. e C.A., che vivono con la loro madre [D.] in Francia. Poiché A.A. è occupato professionalmente in Svizzera, ha diritto agli assegni familiari per i suoi figli. Inizialmente ha ricevuto la differenza rispetto agli assegni erogati in Francia, a partire da marzo 2016 ha diritto agli assegni completi.

Il 13 maggio 2016 [D.] ha presentato una richiesta di pagamento diretto degli assegni familiari a lei, in quanto A.A. fino a quel momento non li aveva trasferiti a lei. La Cassa di compensazione familiare dei datori di lavoro di Basilea ha ordinato al datore di lavoro di A.A. di pagare direttamente gli assegni a D. A.A. ha presentato opposizione, che è stata respinta.

Accogliendo il ricorso di A.A., il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Basilea-Città ha annullato la decisione di opposizione e rinviato il caso alla Cassa per ulteriori accertamenti. La Cassa di compensazione familiare ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Esso constata che A.A., in quanto persona avente diritto, è obbligato a pagare gli alimenti per i suoi figli e deve quindi trasferire gli assegni familiari oltre agli alimenti a [D.] in quanto titolare della custodia.

Ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAssF, la persona per la quale sono destinati gli assegni familiari (o il suo rappresentante legale) può esigere che gli…