Fatti
Il caso riguarda A., a cui la patente di guida è stata revocata con effetto retroattivo dal 4 settembre 1989 per 15 mesi. Il 26 maggio 1990, A. è stato fermato dalla polizia mentre guidava un'autovettura, sebbene in quel momento non fosse ancora in possesso della patente.
Il Tribunale superiore del Cantone di Berna ha condannato A. per guida negligente di un'autovettura nonostante la revoca della patente, ai sensi dell'art. 95 cpv. 2 LCStr, a una pena detentiva condizionale di 12 giorni e a una multa di 1.500 franchi.
A. ha presentato un ricorso di nullità al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione e il rinvio del caso all'istanza precedente per un nuovo giudizio.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alle seguenti conclusioni
a) Il Tribunale superiore ha giustamente ritenuto che A. abbia agito con negligenza, poiché con la dovuta diligenza avrebbe potuto riconoscere che la decisione di restituzione della patente non era stata ancora consegnata alle poste il 25 maggio 1990.
b) Ai sensi dell'art. 100 cpv. 1 lett. 1 LCStr, anche la guida negligente di un veicolo a motore nonostante la revoca della patente è punibile. Tuttavia, l'art. 95 cpv. 2 LCStr prevede una pena minima sproporzionatamente elevata di 10 giorni di detenzione e multa, che può essere…