Fatti

[D.] è il titolare di un'impresa di pittura a E. La Chiesa nazionale cattolico-romana del Cantone di Lucerna ha pubblicato un bando pubblico per i lavori di ristrutturazione dell'edificio S. [D.] ha presentato l'offerta più conveniente per i lavori di pittura interni, ma non gli è stato assegnato l'incarico. Il Consiglio di Stato del Cantone di Lucerna ha respinto il reclamo di vigilanza di [D.], in quanto la sua azienda non offriva garanzie per il rispetto delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro.

[D.] ha quindi intentato una causa contro la Chiesa nazionale per il risarcimento dei danni ai sensi della legge cantonale sulla responsabilità. I tribunali cantonali hanno respinto la domanda, in quanto vincolati dalla decisione del Consiglio di Stato ai sensi della legge sulla responsabilità e non hanno potuto esaminare l'illegalità.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso di diritto pubblico di [D.] e annulla la decisione impugnata. Esso constata che le rivendicazioni derivanti dalla responsabilità dello Stato sono di natura civilistica e pertanto soggette al diritto di accesso a un tribunale ai sensi dell'art. 6 par. 1 CEDU.

I tribunali cantonali avrebbero dovuto esaminare approfonditamente la questione dell'illegalità nel processo di responsabilità dello Stato sotto il profilo fattuale e giuridico. Invece, si sono basati esclusivamente sulla decisione del Consiglio di Stato, senza…