Fatti
A., nata nel 1971, si è annunciata all'assicurazione invalidità il 3 luglio 2014 facendo riferimento alle conseguenze di un incidente subito l'8 luglio 2012. L'ufficio AI del Cantone di Basilea Campagna ha inizialmente negato il diritto a una rendita, a seguito di che le parti hanno concluso un accordo che ha riconosciuto ad A. una rendita d'invalidità parziale a partire dal 1° gennaio 2015.
Dopo l'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI) il 1° gennaio 2018, l'ufficio AI ha avviato una revisione della rendita parziale in corso. Applicando il metodo di calcolo misto con quote invariate di attività lavorativa e attività domestica, ha determinato un grado di invalidità del 42,45% e confermato il diritto alla rendita.
Il Tribunale cantonale di Basilea Campagna ha annullato la decisione dell'ufficio AI e stabilito che A. ha diritto a una rendita d'invalidità intera a decorrere dal 1° gennaio 2018. L'ufficio AI ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell'ufficio AI. Ha affermato che la valutazione dell'invalidità effettuata dall'ufficio AI è conforme al testo dell'art. 27bis OAI.
Secondo l'art. 27bis cpv. 3 OAI, nel calcolo del grado di invalidità per l'attività lavorativa, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire con l'attività lavorativa parziale se non fosse diventato invalido deve essere proiettato su un'attività lavorativa a tempo pieno. Il reddito d'invalidità deve quindi essere determinato in relazione a un'ipotetica attività a tempo pieno.
Questa interpretazione corrisponde all'intento del legislatore dell'ordinanza, che con la modifica dell'OAI ha voluto soddisfare i requisiti della Corte…