Fatti

Il caso riguarda la responsabilità di un avvocato d'ufficio nei confronti dei suoi assistiti per l'omissione del termine per la presentazione di un'azione di paternità. La ricorrente, la Sig.na P., aveva dato alla luce un figlio il 15 novembre 1956 e aveva indicato il celibe G. come padre. Il 23 gennaio 1957 si era svolto un tentativo di conciliazione, in cui G. aveva negato il rapporto sessuale. Successivamente, era stato concesso ai ricorrenti il patrocinio a spese dello Stato e il convenuto, il Dott. X, era stato nominato come avvocato d'ufficio.

Il Dott. X ha presentato l'azione di paternità solo il 28/29 novembre 1957, quindi dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto dall'art. 308 CC. Il tribunale distrettuale ha quindi dichiarato l'azione tardiva. I ricorrenti hanno inizialmente ritirato l'appello, dopo che era stato loro revocato il patrocinio a spese dello Stato.

Successivamente, la madre e il figlio hanno intentato un'azione di risarcimento danni contro il Dott. X, sostenendo che egli fosse responsabile del ritardo nell'azione di paternità. La Corte d'Appello del Cantone di Berna ha accolto la domanda e ha condannato il Dott. X al risarcimento dei danni.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la sentenza della Corte d'Appello. Ha affermato che il Dott. X, in qualità di avvocato d'ufficio, era tenuto a svolgere l'incarico affidatogli con la dovuta diligenza ai sensi dell'art. 398 CO. Non avendo presentato tempestivamente l'azione o quantomeno una nuova richiesta di tentativo di conciliazione, egli aveva gravemente violato il suo…