Fatti

Il ricorrente, un cittadino della Bosnia-Erzegovina, ha presentato una domanda di asilo in Svizzera nel 2009, che è stata respinta. È stato successivamente posto in detenzione amministrativa nell'agosto 2010. Il ricorrente ha immediatamente dichiarato di voler presentare ricorso contro questa decisione e ha chiesto la sua liberazione immediata. Il Tribunale cantonale ha considerato che il ricorso non aveva più oggetto dopo la liberazione del ricorrente e ha cancellato la causa dal ruolo.

Il ricorrente ha successivamente presentato un ricorso in materia di diritto pubblico contro questa decisione, sostenendo che il Tribunale cantonale avrebbe dovuto entrare nel merito della causa e esaminare la legittimità della sua detenzione amministrativa. Il Tribunale federale ha ammesso il ricorso, annullato la decisione impugnata e rinviato la causa all'autorità precedente per una nuova decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha considerato che il principio dell'esaurimento delle istanze è osservato quando il ricorrente è in grado di invocare, davanti all'autorità cantonale di ultima istanza, tutti i motivi di ricorso che potrà successivamente sollevare davanti al Tribunale federale. Il Tribunale federale ha anche ricordato che, in circostanze particolari, è giustificato esaminare il ricorso nel merito nonostante la liberazione del ricorrente intervenuta durante la procedura davanti al Tribunale federale.

Il Tribunale federale ha sottolineato che la giurisprudenza ammette che, in casi in cui la liberazione del ricorrente è intervenuta nel corso della procedura, è opportuno esaminare i motivi di ricorso che possono essere formulati davanti alla Corte europea e di constatare, se del caso, una violazione della CEDU. Il Tribunale federale ha anche ricordato che il principio dell'unità della procedura impone di esaminare i motivi di ricorso invocabili davanti alla Corte europea in anticipo dal Tribunale federale.

Il Tribunale federale ha considerato che le condizioni per derogare…