Fatti
A., nata nel 1942, ha richiesto le prestazioni complementari nell'ottobre 2016. Dapprima l'Istituto di assicurazione sociale del Cantone di San Gallo (SVA) ha negato il diritto, ma poi a partire dall'aprile 2017 le ha concesso una prestazione complementare di Fr. 523.- mensili. Con una successiva decisione del 12 luglio 2017, ha però sospeso la prestazione complementare a fine luglio 2017.
A. ha presentato ricorso contro queste decisioni. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha respinto il ricorso, ma ha corretto la decisione di opposizione nella misura in cui ha ridotto la prestazione complementare concessa dal 1° aprile al 31 luglio 2017 a Fr. 489.- mensili.
A. ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico chiedendo di concederle una prestazione complementare di Fr. 5'105.95 mensili a partire dal 1° aprile 2017 e di Fr. 5'577.95 mensili a partire dal 1° agosto 2017. Ha inoltre richiesto il patrocinio gratuito per il procedimento dinanzi al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se i redditi computabili a partire dall'aprile 2017 siano stati trattati correttamente. Ha confermato che le donazioni ai figli sono computabili come patrimonio rinunciato ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
Per quanto riguarda le ulteriori spese non necessarie all'esistenza di Fr. 325'830.-, il Tribunale federale…