Fatti

Il ricorrente aveva presentato il 29 maggio 1997 un modulo "Attestazione delle ricerche personali di lavoro" senza indicare alcuna ricerca di lavoro. Di conseguenza, la cassa di disoccupazione lo sospese per 9 giorni con decisione del 6 giugno 1997 "a causa di insufficienti ricerche personali di lavoro" senza ascoltarlo prima dell'emissione della decisione. Il ricorrente sostenne nel ricorso amministrativo che non gli era stato concesso il diritto di essere ascoltato prima dell'emissione della decisione di sospensione.

La cassa di disoccupazione e il tribunale amministrativo del cantone di Berna erano dell'opinione che il ricorrente avesse avuto il diritto di essere ascoltato presentando il modulo "Attestazione delle ricerche personali di lavoro" compilato da lui stesso. Tuttavia, il ricorrente sosteneva che ciò non era equivalente al diritto di essere ascoltato, poiché non aveva potuto esprimersi sulla sanzione prevista e presentare eventuali motivi attenuanti.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni decise che il ricorrente non aveva avuto il diritto di essere ascoltato prima dell'emissione della decisione di sospensione. La sospensione del diritto alla indennità di disoccupazione è una sanzione amministrativa che incide notevolmente sulla posizione giuridica dell'assicurato. Il diritto di essere ascoltato comprende i diritti delle parti di partecipare al procedimento e di influenzare il processo decisionale.

Il tribunale stabilì che la presentazione del modulo sulle ricerche di lavoro effettuate nel mese precedente non era equivalente al diritto di essere ascoltato. Il diritto di essere ascoltato richiede che una persona possa esprimersi sulla sanzione prevista e presentare eventuali motivi attenuanti. Poiché la sanzione amministrativa della sospensione costituisce un'intromissione notevole nella posizione…