Fatti
Il signor A., nato nel 1967, ha lavorato per la società B. AG dal 1° ottobre 2012. Questo lavoro gli era stato procurato dalla società C. AG. La società C. AG ha rescisso verbalmente il rapporto di lavoro il 5 marzo 2013 con effetto al 12 marzo 2013. Il 5 marzo 2013 A. si è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione e ha richiesto l'indennità di disoccupazione a partire dal 13 marzo 2013. Con decisione del 22 aprile 2013, il Centro regionale di collocamento (RAV) di Obvaldo e Nidvaldo ha ridotto il diritto alle prestazioni di A. per 12 giorni a causa di sforzi personali insufficienti nella ricerca di lavoro prima della disoccupazione.
Il Tribunale amministrativo del Cantone di Nidvaldo ha ridotto la durata della riduzione del diritto alle prestazioni a 4 giorni. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico e ha chiesto di confermare la decisione di opposizione del RAV del 22 maggio 2013.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che in caso di mancata ricerca di lavoro prima della scadenza di un impiego temporaneo a termine di tre mesi, la riduzione del diritto alle prestazioni deve essere misurata analogamente alla griglia di riduzione della SECO di 12-18 giorni di riduzione applicabile ai rapporti di lavoro con un preavviso di licenziamento di tre mesi. Il tribunale cantonale aveva ridotto ingiustamente la riduzione a 4 giorni.
Il Tribunale federale ha motivato questo…