Fatti

I coniugi M. e C. sono stati divorziati con sentenza passata in giudicato il 13 giugno 2007. Nella sentenza di divorzio è stato stabilito che l'istituto di previdenza di M. dovesse trasferire un importo di CHF 234'321.10 all'istituto di previdenza di C. Poiché l'istituto di previdenza ha rifiutato il pagamento, la questione è stata rinviata al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni per decidere sulla compensazione previdenziale tra i coniugi divorziati.

Il Tribunale amministrativo ha respinto i ricorsi, in quanto ha ritenuto che al momento del divorzio il caso di previdenza fosse già insorto, per cui non poteva più essere divisa la prestazione di uscita, ma era dovuta solo un'adeguata indennità ai sensi dell'art. 124 CC.

Legge

Il Tribunale federale ha annullato la decisione del Tribunale amministrativo e rinviato la questione per un nuovo esame all'istanza precedente. Ha affermato che in linea di principio, in caso di divorzio prima del verificarsi del caso di previdenza, la prestazione di uscita deve essere divisa ai sensi dell'art. 122 CC. Solo se il caso di previdenza è già insorto prima del divorzio, non può più essere divisa la prestazione di uscita, ma è dovuta un'adeguata indennità ai sensi dell'art. 124 CC.

Il Tribunale federale ha constatato che l'istanza precedente aveva erroneamente ritenuto che il solo fatto che l'assicurato percepisse indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni e si fosse annunciato all'AI significasse l'insorgere del caso di previdenza. Decisivo è piuttosto se…