Fatti
Il ricorrente [A.] è proprietario di un'unità di proprietà per piani in [B.]. Su questo fondo grava al nono rango un titolo di debito al portatore di Fr. 300'000.-- con un interesse del 9 %. Con atto di pegno del 16 novembre 2000, il ricorrente ha costituito in pegno a favore della banca [Y.] il titolo di debito al portatore per garantire tutti i crediti della controparte ricorrente contro la precedente [A. AG] (oggi: [C. AG]) derivanti da contratti già conclusi o da concludere nell'ambito dei rapporti commerciali esistenti. Il contratto di pegno non prevedeva alcun diritto di disdetta. Tuttavia, il ricorrente ha disdetto il rapporto di pegno il 30 marzo 2004 e ha richiesto alla controparte ricorrente la restituzione del titolo di debito. La controparte ricorrente ha comunicato che la restituzione del titolo di debito sarebbe stata possibile solo contro il pagamento del capitale di Fr. 300'000.-- ivi rappresentato nonché degli interessi annuali scaduti e correnti.
Il ricorrente ha presentato una causa presso il Tribunale cantonale di Zugo contro la controparte ricorrente, chiedendo che questa fosse obbligata a consegnargli immediatamente e senza oneri il titolo di debito e a pagargli tutti i danni da mora accertati. Il Tribunale cantonale ha respinto la causa. Il ricorrente ha interposto appello presso il Tribunale superiore del Cantone di Zugo, che ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado.
Legge
Il Tribunale federale afferma che il contratto di pegno non prevede alcun diritto di disdetta e che tale diritto non può nemmeno essere dedotto dall'art. 27 cpv. 2 CC o dall'art. 2 CC. Il contratto di pegno serve a garantire i crediti e pertanto non può essere disdetto senza ulteriori formalità. Il datore di pegno ha sì un interesse a riottenere il pegno, ma tale interesse è tutelato dal fatto che egli…