Fatti
Nel settembre 1988 l'architetto B. acquistò una casa da I. e si impegnò per iscritto a pagare il debito residuo di Fr. 235'000.-. Poiché B. non aveva pagato l'importo, I. lo aveva posto in esecuzione e aveva ottenuto la sospensione provvisoria. B. aveva quindi fatto causa presso il Tribunale cantonale del Vallese per il rigetto del credito e aveva fatto valere domande riconvenzionali per il risanamento di una presunta crepa nel muro. Il Tribunale cantonale aveva respinto la domanda di rigetto il 9 luglio 1991 e aveva obbligato B. al pagamento del prezzo di acquisto ancora dovuto. B. aveva quindi presentato un ricorso di diritto pubblico e un appello presso il Tribunale federale con l'obiettivo di far annullare la sentenza del Tribunale cantonale e di far accogliere la sua domanda di rigetto.Legge
Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso e dell'appello ai sensi dell'art. 36a cpv. 2 OG, in quanto il comportamento processuale del ricorrente B. nel procedimento cantonale era volto a un'ostruzione sistematica e il ricorso al Tribunale federale può quindi essere considerato solo un abuso del diritto. B. ha dimostrato con il suo comportamento nel procedimento cantonale, come ad esempio l'assenza ingiustificata alle udienze, che i suoi rimedi giuridici mirano unicamente a ritardare la conclusione del processo di rigetto, privo di prospettive, e quindi l'esecuzione del credito residuo del convenuto I.
Il Tribunale federale rinuncia a esaminare anche sommariamente i motivi del ricorso e…