Fatti
In questo caso si trattava di una decisione della Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo del 16 luglio 1979, con la quale è stata respinta la richiesta dell'assicurato Quintino Riso per l'assunzione dei costi di misure di integrazione medica e professionale ed è stata archiviata la sua domanda di concessione di una rendita d'invalidità come estinta per rinuncia. Contro questa decisione, l'avvocato dell'assicurato ha presentato ricorso il 14 settembre 1979. Tuttavia, la Commissione di ricorso AVS del Cantone di Zurigo, con decisione presidenziale del 26 settembre 1979, non è entrata nel merito del ricorso per tardività.
Quintino Riso ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione presidenziale del 26 settembre 1979 e l'obbligo per la Commissione di ricorso AVS del Cantone di Zurigo di entrare nel merito del ricorso del 14 settembre 1979.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto amministrativo. Ha affermato che, secondo le disposizioni applicabili della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS), i ricorsi contro le decisioni delle Casse di compensazione possono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica. Questo termine non può essere prorogato dal giudice.
Il Tribunale federale ha confermato la sua giurisprudenza precedente, secondo la quale colui che si allontana per un lungo periodo dal suo indirizzo noto, senza provvedere all'inoltro della corrispondenza e senza comunicare all'autorità dove è raggiungibile, deve accettare come avvenuta la notifica tentata all'indirizzo precedente, se vi era una certa probabilità che un atto ufficiale arrivasse durante l'assenza.
Nel caso in esame, la decisione della Cassa era stata notificata all'avvocato…