Art. 24 PA
1 Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l’atto omesso; rimane salvo l’articolo 32 cpv. 2.
2 Il cpv. 1 non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti nei confronti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Notifica tardiva; diritto al ricupero di prestazioni anticipate dalla cassa malati14 citazioni
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28 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Erlass einer superprovisorischen Massnahme/Bezahlung eines Kostenvorschusses (2C_703/2009), Fristwiederherstellung (2C_22/2010)57 citazioni
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40 citazioni
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Gesuch um Fristwiederherstellung zur Bezahlung des Kostenvorschusses35 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.