Fatti
In questo caso si trattava della questione di come gestire le decisioni di risarcimento danni della cassa di compensazione quando il ricorso contro di esse è stato presentato in ritardo. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha dovuto esaminare se il Tribunale amministrativo del Cantone di Glarona avesse agito correttamente nell'entrare nel merito della domanda di accertamento proposta dalla cassa di compensazione.
Secondo le disposizioni della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) e del relativo regolamento (OAVS), la cassa di compensazione deve far valere il risarcimento danni inizialmente mediante decisione. Contro questa decisione la persona interessata può presentare ricorso entro 30 giorni. In assenza di ricorso o in caso di ricorso tardivo, la decisione acquisisce forza di giudicato e vale come titolo esecutivo ai sensi della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni è giunto alla conclusione che in un tale caso entrambe le vie processuali sono ammissibili: o la cassa di compensazione può intraprendere direttamente la via esecutiva, se è indubbio che non è stato presentato alcun ricorso, oppure può scegliere la via giudiziale ai sensi dell'articolo 81 capoverso 3 OAVS per far accertare la forza di giudicato della sua decisione di risarcimento…