Art. 21 PA
1 Gli atti scritti devono essere consegnati all’autorità oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
1bis Gli scritti indirizzati all’Istituto federale della proprietà intellettuale non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.
2 Se la parte si rivolge in tempo utile a un’autorità incompetente, il termine è reputato osservato.
3 Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Consegna di un atto di ricorso a un ufficio postale estero24 citazioni
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2Art. 150 e 107 cpv. 1 OG: Osservanza del termine per l'anticipo di spese giudiziarie. - L'art. 107 cpv. 1 OG non è solo applicabile ai ricorsi, ma anche alle altre notificazioni soggette a termine e all'anticipo di gara…14 citazioni
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3Osservanza del termine per il pagamento al tribunale13 citazioni
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47 citazioni
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5Osservanza del termine per il pagamento a un'autorità penale6 citazioni
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6Divieto del formalismo eccessivo6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Invalidenversicherung (Fristwiederherstellung)16 citazioni
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15 citazioni11/07/2014 · 15 citazioni de
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13 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.