Fatti

Il Tribunale distrettuale di Hinwil ha concesso l'esecuzione definitiva alla città A., rappresentata dall'Ufficio Alimenti della Regione Est, nell'esecuzione avviata contro X. il 13 settembre 2012. Contro la decisione di esecuzione, X. si è rivolto al Tribunale Superiore del Cantone di Zurigo il 31 dicembre 2012, che non è entrato nel merito del ricorso il 13 marzo 2013 a causa del pagamento tardivo dell'anticipo delle spese di Fr. 300.-.

Con un'istanza del 21 aprile 2013, X. ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale Federale, chiedendo essenzialmente l'annullamento della decisione di non entrata in materia del Tribunale Superiore e l'entrata nel merito del gravame.

Legge

Il Tribunale Federale accoglie il ricorso. Ai sensi dell'art. 143 cpv. 3 CPC, il termine per un pagamento al tribunale è rispettato se l'importo è stato consegnato alla Posta Svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. L'onere della prova della tempestività del pagamento dell'anticipo delle spese è a carico del ricorrente.

Il Tribunale Superiore ha indicato il 26 febbraio 2013 come "data di versamento e registrazione" dell'anticipo delle spese, senza avere alcun elemento di fatto a sostegno. Secondo la legge, è determinante la data di valuta dell'addebito sul conto…