Art. 143 CPC
Osservanza
1 Gli atti scritti devono essere consegnati al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo giorno del termine.
1bis Gli atti scritti consegnati entro il termine ma indirizzati per errore a un tribunale svizzero incompetente sono considerati consegnati tempestivamente. Se è competente un altro tribunale svizzero, il tribunale incompetente gli inoltra d’ufficio gli atti scritti.
2 In caso di trasmissione per via elettronica, per l’osservanza di un termine fa stato il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.
3 Il termine per un pagamento al tribunale è osservato se l’importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del tribunale, il più tardi l’ultimo giorno del termine.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divieto del formalismo eccessivo40 citazioni
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2Osservanza del termine per il pagamento al tribunale20 citazioni
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3Sospensione dei termini in caso di appello contro una decisione pronunciata in procedura sommaria7 citazioni
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5Indicazione dei rimedi giuridici in caso di notificazione all'estero2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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11 citazioni
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Zustellung gerichtlicher Schriftstücke9 citazioni
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Rechtsvorschlag wegen fehlenden neuen Vermögens9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.