Art. 143 CPC

Osservanza

1 Gli atti scritti devono essere consegnati al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo giorno del termine.
1bis Gli atti scritti consegnati entro il termine ma indirizzati per errore a un tribunale svizzero incompetente sono considerati consegnati tempestivamente. Se è competente un altro tribunale svizzero, il tribunale incompetente gli inoltra d’ufficio gli atti scritti.
2 In caso di trasmissione per via elettronica, per l’osservanza di un termine fa stato il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.
3 Il termine per un pagamento al tribunale è osservato se l’importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del tribunale, il più tardi l’ultimo giorno del termine.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Divieto del formalismo eccessivo
    · 09/12/2014 · 40 citazioni Riassunto
  2. 2
    Osservanza del termine per il pagamento al tribunale
    · 26/07/2013 · 20 citazioni Riassunto
  3. 3
    Sospensione dei termini in caso di appello contro una decisione pronunciata in procedura sommaria
    · 06/12/2012 · 7 citazioni Riassunto
  4. 4
    · 07/04/2015 · 6 citazioni Riassunto
  5. 5
    Indicazione dei rimedi giuridici in caso di notificazione all'estero
    · 05/07/2019 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.