Fatti

Il caso riguarda un'eccezione di merito per mancanza di nuovi beni, sollevata da [X.] contro la società [Z. AG] . Dopo che [X.] aveva ritirato l'eccezione di merito davanti al Tribunale distrettuale di Horgen, il tribunale gli aveva imposto le spese processuali, inclusi i costi per un interprete di lingua dei segni. Contro questa decisione sulle spese, [X.] ha presentato ricorso, che il Tribunale distrettuale ha tuttavia trasmesso al Tribunale cantonale di Zurigo solo il 29 febbraio 2012. Il Tribunale cantonale ha quindi deciso di non entrare nel merito del ricorso per tardività.

Legge

Il Tribunale federale ha annullato la decisione del Tribunale cantonale e rinviato il caso per ulteriore trattazione al Tribunale cantonale. Ha motivato questo con il fatto che il Tribunale distrettuale aveva agito in modo eccessivamente formalistico, non trasmettendo immediatamente il ricorso al Tribunale cantonale, nonostante fosse riconoscibile come impugnazione e il termine per l'impugnazione non fosse ancora scaduto. Il Tribunale federale ha visto in ciò una violazione del principio del giusto processo ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 Cost.

Il Tribunale federale ha chiarito che giunge a questa decisione indipendentemente dall'interpretazione del CPC. Anche se si partisse dal presupposto che il ricorso fosse stato presentato in ritardo presso l'autorità incompetente (il Tribunale distrettuale), il Tribunale distrettuale avrebbe dovuto…