Fatti
Il ricorrente [A.] risiedeva in Polonia ed è stato assolto dall'accusa di furto dalla Procura di Zurigo-Limmat con decisione dell'8 novembre 2018. [A.] ha ricevuto un'indennità di 200 franchi, ma nessun risarcimento. Contro questa decisione, [A.] ha presentato ricorso al Tribunale Superiore del Cantone di Zurigo, chiedendo un risarcimento di 3'200 franchi. Tuttavia, il Tribunale Superiore non è entrato nel merito del ricorso a causa del ritardo, con decisione del 21 gennaio 2019.
[A.] ha quindi presentato un ricorso in materia penale al Tribunale Federale, chiedendo l'annullamento della decisione del 21 gennaio 2019 e l'esame del suo ricorso.
Legge
Il Tribunale Federale ha accolto il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. d CPP, le sentenze e altre decisioni che pongono fine al procedimento, se impugnabili, devono contenere un avviso sui rimedi giuridici. Per le notifiche all'estero, questo avviso sui rimedi giuridici deve anche indicare che l'impugnazione deve essere consegnata all'ultimo giorno del termine alla Posta svizzera o può essere presentata in modo tempestivo anche presso una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero (art. 91 cpv. 2 CPP).
Poiché l'avviso sui rimedi giuridici nel caso in esame…