Fatti

Il 27 novembre 2015, la Procura di Winterthur-Unterland ha archiviato il procedimento penale contro A. per truffa e falsificazione di documenti. La società X. GmbH ha presentato reclamo il 17 dicembre 2015, a seguito del quale il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo il 4 marzo 2016 non è entrato nel merito, in quanto la garanzia richiesta non era stata prestata in tempo.

La società X. GmbH ha presentato un ricorso penale contro la decisione del Tribunale superiore. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.

Legge

Ai sensi dell'art. 91 cpv. 5 CPP, il termine per un pagamento a un'autorità penale è rispettato se l'importo è addebitato al conto postale o bancario del debitore al più tardi l'ultimo giorno del termine. L'onere della prova della tempestività della prestazione della garanzia spetta alla parte civile.

L'istanza precedente non aveva invitato la ricorrente a fornire la prova della tempestiva prestazione della garanzia, sebbene questa fosse stata accreditata sul conto della Cassa del Tribunale superiore solo un giorno lavorativo bancario dopo la scadenza del termine. Il Tribunale federale ha deciso che l'istanza precedente…