Fatti

La [B.] Holding AG ha presentato ricorso contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) del 1° febbraio 2013, con cui quest'ultima aveva aperto la procedura di fallimento nei confronti della [B.] Holding AG e aveva imposto a [C.] e [D.] un divieto di pubblicità. Il ricorso è stato respinto dal Tribunale amministrativo federale, poiché la [B.] Holding AG non aveva pagato tempestivamente il contributo di spese. La [B.] Holding AG ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.

La [B.] Holding AG aveva ordinato il pagamento del contributo di spese di Fr. 5'000.-- alla [E. AG] l'8 maggio 2013, ma il pagamento è stato addebitato sul conto del Tribunale amministrativo federale solo il 10 maggio 2013. La [B.] Holding AG sosteneva che il pagamento era stato effettuato tempestivamente, poiché era stato ordinato l'8 maggio 2013.

Tuttavia, il Tribunale federale ha deciso che il pagamento non era stato effettuato tempestivamente, poiché il momento dell'addebito sul conto era determinante, non quello in cui l'addebito avrebbe dovuto essere effettuato. Il Tribunale ha anche respinto la richiesta di ripristino del termine della [B.] Holding AG, poiché quest'ultima non aveva agito senza colpa quando aveva ordinato il pagamento del contributo di spese l'ultimo giorno del termine.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione corretta del diritto federale e ha basato la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore. Ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico era ammissibile e che la ricorrente era legittimata a presentare il ricorso.

Il Tribunale ha deciso che il termine per il pagamento di un contributo di spese era rispettato se l'importo era stato consegnato tempestivamente a favore dell'autorità della Posta svizzera o addebitato su un conto postale o bancario in…