Fatti
La cittadina turca A. vive separata dal marito, con il quale ha contratto un matrimonio religioso, dal 1975. Nel 1998 è entrata in Svizzera con un visto per visitatori. Nel 2003 ha richiesto senza successo l'asilo per ricongiungimento familiare e l'ammissione provvisoria. Nel 2009 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il suo ricorso, ma ha ordinato di regolare il suo soggiorno in Svizzera secondo le disposizioni sull'ammissione provvisoria.
Nel 2017 A. ha presentato al Cantone di Friburgo una richiesta di conversione della sua ammissione provvisoria in un permesso di soggiorno. Nel 2019 l'ufficio cantonale ha respinto la richiesta, in quanto A. non si è integrata con successo e non rappresenta un caso di grave difficoltà personale. Il ricorso contro questa decisione è rimasto senza esito.
Con un ricorso in materia di diritto pubblico, A. si rivolge al Tribunale federale. Chiede l'annullamento del giudizio cantonale e l'ordine alle autorità di convertire la sua ammissione provvisoria in un permesso di soggiorno.
Legge
Il Tribunale federale esamina innanzitutto se può entrare nel merito del ricorso. Lo ritiene possibile, in quanto A. fa valere un potenziale diritto convenzionale alla regolarizzazione della sua presenza in Svizzera.
Nel merito, il Tribunale federale constata che, sebbene A. sia limitata nella sua libertà di movimento internazionale, le è già attribuita una posizione giuridica e di fatto paragonabile a quella di una persona con permesso di soggiorno. Poiché A. non deve aspettarsi in qualsiasi momento l'esecuzione del suo allontanamento, la sua presenza in Svizzera appare assicurata in modo…