Fatti

Nel maggio 2000, la rivista "L'Inchiesta" ha pubblicato un articolo non firmato contenente affermazioni su A. e B. che questi hanno ritenuto diffamatorie. A. e B. hanno quindi presentato denunce penali con querela contro il redattore responsabile C. e ignoti per reati contro l'onore. Successivamente, la rivista ha pubblicato altri articoli che hanno portato a ulteriori querele da parte di D. ed E. contro C.

C. si è rifiutato di rivelare l'identità degli autori degli articoli, avvalendosi del diritto di non testimoniare previsto dall'art. 27bis CP. Il Procuratore pubblico ha quindi proposto la condanna di C. per ripetuta mancata opposizione a pubblicazioni punibili, ai sensi dell'art. 322bis CP.

Legge

La Corte federale ha accolto il ricorso di C. contro la sentenza cantonale che lo aveva condannato. Secondo la Corte, l'art. 322bis CP, che punisce la mancata opposizione a una pubblicazione costituente reato, deve essere interpretato in stretta relazione con il reato di diffamazione di cui all'art. 173 CP. Ciò significa che il responsabile ai sensi dell'art. 322bis CP deve avere la possibilità di fornire la prova liberatoria della verità o della buona fede, alle stesse condizioni previste per il reato di diffamazione.

La Corte ha inoltre chiarito che, per i reati perseguibili…