Art. 322bis CP
Mancata opposizione a una pubblicazione punibile
1 Chiunque, in quanto responsabile giusta l’articolo 28 capoversi 2 e 3, intenzionalmente non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se ha agito per negligenza, la pena è della multa.
2 Se gli è più favorevole, al colpevole è inflitta la pena applicabile all’autore della pubblicazione secondo l’articolo 28 cpv. 1.
3 Se il reato commesso dall’autore della pubblicazione è perseguibile solo a querela di parte, il reato di cui al cpv. 1 è punibile solo se è stata sporta querela.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Punibilità dei mass media; inapplicabilità dell'art. 28 cpv. 1 CP in caso di condivisione e commento di un altrui post su Facebook4 citazioni
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2Mancata opposizione a una pubblicazione punibile1 citazioni
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3Tutela delle fonti per un commento su un blog su una pagina internet della Televisione svizzera; art. 17 cpv. 3 Cost., art. 28a CP1 citazioni
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4Mancata opposizione a una pubblicazione punibile1 citazioni
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5Determinazione della lex mitior ove, in funzione del diritto applicabile, sia comminata una multa, rispettivamente una pena pecuniaria (sospesa condizionalmente)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni09/10/2018 · 1 citazioni de
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Aktenedition1 citazioni
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Ultime sentenze del TF
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