Fatti

Il ricorrente, A., è il responsabile redazionale del sito "C.ch". L'8 marzo 2019, ha pubblicato un articolo intitolato "Il TF condanna B. per aver sottratto al fisco CHF 267'609.-", mentre la sentenza del Tribunale federale in questione non riguardava né una sottrazione fiscale, né una condanna per questo capo, ma un disaccordo nella contabilizzazione di un anticipo su indennità che ha fatto l'oggetto di una ripresa fiscale a seguito di una procedura usuale.

Il Ministero pubblico del cantone del Vallese ha chiesto la messa in accusa di A. per diffamazione. Il Giudice I del distretto di Sierre ha respinto la richiesta formulata da B. volta all'estensione dell'atto d'accusa agli art. 174 CP e 322bis CP cum 28 CP. Con sentenza dell'11 ottobre 2021, il Giudice I del distretto di Sierre ha riconosciuto A. colpevole di diffamazione e lo ha condannato a una pena pecuniaria.

La Corte penale I del Tribunale cantonale del Vallese ha respinto l'appello di A. e ha ammesso molto parzialmente quello di B. Ha riconosciuto A. colpevole di omissione di opposizione a una pubblicazione costituenti un reato (art. 322bis CP) al posto di diffamazione (art. 173 ch. 1 CP) e lo ha condannato a una pena pecuniaria.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato le condizioni preliminari all'applicazione dell'art. 322bis CP, in particolare la commissione di un reato primario, la pubblicazione in un mezzo di comunicazione, il consumo del reato mediante la pubblicazione e l'incapacità di scoprire l'autore iniziale.

Ha considerato che le dichiarazioni fatte nell'articolo controverso erano di natura diffamatoria e che la pubblicazione sul sito "C.ch" costituiva un reato ai sensi dell'art. 28 al. 1 CP.

Il Tribunale…