Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

Il ricorrente, un avvocato, ha svolto la funzione di difensore d’ufficio in un procedimento penale di grande risonanza mediatica. Dopo l’udienza dibattimentale del 2 agosto 2023 sono stati pubblicati su due siti web di media ([G.] e [H.] ) articoli online relativi al procedimento, ai quali sono stati aggiunti commenti dei lettori. Il ricorrente ha presentato il 15 agosto 2023 una denuncia penale nei confronti di quattro dipendenti della [K. AG] (quali responsabili degli articoli) e di sette autori di commenti dei lettori per diffamazione (art. 173 CP) e altri reati. Il 17 agosto 2023 ha esteso la denuncia con l’accusa di disobbedienza a un provvedimento dell’autorità (art. 292 CP), poiché la funzione di commento non era stata disattivata nonostante l’ordinanza giudiziaria in tal senso.

La procura di Zurigo-Sihl ha chiuso l’indagine nei confronti dei quattro responsabili dei media e dell’autore ignoto il 29 novembre 2024. Il ricorrente ha impugnato tale decisione presso il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, che ha respinto il ricorso con ordinanza del 13 maggio 2025. Contro tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso penale al Tribunale federale il 23 giugno 2025, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e la rimessione della causa alla procura per l’integrazione dell’indagine e la decisione nel merito.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso:

Il Tribunale federale esamina d’ufficio il ricorso sotto il profilo della sua ammissibilità (art. 29 cpv. 1 LTF) e richiede una motivazione sufficiente che si confronti con le valutazioni della precedente istanza ritenute errate (art. 42 LTF). Il ricorrente deve sollevare censure concrete e non limitarsi a critiche generali. Inoltre, deve dimostrare un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF).

2. Mancata legittimazione al ricorso ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 lett. b cifra 5 LTF:

Il ricorrente ha fondato inizialmente la propria legittimazione sulla lesione dei suoi diritti civili (art. 81 cpv. 1 lett. b cifra 5 LTF). Il Tribunale federale ha tuttavia negato una sufficiente dimostrazione dei presupposti del diritto al risarcimento ai sensi dell’art. 41 cpv. 1 CO, in particolare è mancata la prova del nesso causale tra gli articoli contestati e il danno lamentato. Inoltre, le spese per la denuncia penale sono state qualificate come spese di diritto pubblico, che non fondano un diritto civile. Anche una pretesa di soddisfazione non è stata sufficientemente sostanziata.

3. Legittimazione al ricorso ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 lett. b cifra 6 LTF (diritto di presentare denuncia penale):

Il ricorrente era legittimato al ricorso nella misura in cui ha fatto valere una violazione del suo diritto di presentare denuncia penale (art. 81 cpv. 1 lett. b cifra 6 LTF). Ha censurato che la precedente istanza aveva erroneamente ritenuto che non fossero stati presentati reclami penali nei confronti degli autori dei commenti dei lettori, ostacolando così la loro persecuzione penale. Il Tribunale federale ha confermato che tale censura era ammissibile, poiché concerneva l’esercizio del diritto di denuncia in sé.

4. Interpretazione della denuncia penale:

Il Tribunale federale ha chiarito che la volontà di perseguire penalmente emerge dalle circostanze e dal contesto complessivo della denuncia penale. Il ricorrente, nella sua denuncia del 15 agosto 2023, aveva riportato testualmente i singoli commenti lesivi dell’onore e ne aveva esplicitamente fatto valere la punibilità. Inoltre, aveva richiesto l’esibizione dell’identità degli autori dei commenti, il che ha comprovato l’intenzione di perseguire penalmente tali soggetti. La precedente istanza ha violato il diritto federale giungendo alla…