Fatti

Il caso riguarda la questione se l'assicurazione invalidità sia obbligata a sostenere i costi di un apparecchio acustico il cui prezzo supera gli importi massimi stabiliti nel contratto tariffario. L'assicurata aveva diritto a un apparecchio acustico digitale, per il quale l'ufficio AI ha concesso un contributo di Fr. 4'918.15 (incl. IVA). La ricorrente ha sostenuto che, a causa della sua particolare situazione di invalidità, fosse necessario un apparecchio acustico più costoso.

Legge

Il Tribunale federale afferma che il contratto tariffario per la fornitura di apparecchi acustici concluso dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è fondamentalmente conforme al diritto federale. Tuttavia, gli importi massimi ivi stabiliti per il rimborso delle prestazioni non costituiscono una limitazione giuridicamente efficace del diritto alle prestazioni del diritto delle assicurazioni sociali. Piuttosto, nel singolo caso, occorre esaminare se gli importi contrattuali tariffari soddisfino le esigenze di integrazione dovute all'invalidità dell'assicurata.

Il tribunale sottolinea che l'assicurata non ha diritto alle misure migliori possibili secondo le circostanze, ma di regola solo alle misure necessarie e adeguate allo scopo dell'integrazione. Pertanto, le disposizioni tariffarie devono essere strutturate in modo che la loro applicazione garantisca una fornitura di apparecchi acustici che, pur essendo solo semplice e adeguata, raggiunga comunque l'obiettivo di integrazione di una comunicazione adeguata.

Tuttavia, rimane riservato il controllo giudiziario sul fatto che i…