Art. 27 LAI
Collaborazione e tariffe
1 L’UFAS ha la facoltà di stipulare convenzioni con il corpo medico, le associazioni professionali del settore sanitario, nonché gli stabilimenti e i laboratori che eseguono provvedimenti di accertamento o d’integrazione, al fine di disciplinare la loro collaborazione con gli organi dell’assicurazione e stabilire le tariffe.
2 Il Consiglio federale può definire principi affinché le tariffe siano calcolate secondo le regole dell’economia e adeguatamente strutturate; può anche definire principi relativi all’adeguamento delle tariffe. Provvede al coordinamento con gli ordinamenti tariffali delle altre assicurazioni sociali.
3 Per i casi non retti da alcuna convenzione, il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi delle spese assunte per provvedimenti d’integrazione.
4 Le tariffe che fissano punti per le prestazioni o per importi forfettari che si rifanno alle prestazioni devono basarsi su una struttura tariffale uniforme per tutta la Svizzera. Se le parti non si accordano, la struttura tariffale è stabilita dal Consiglio federale.
5 Il Consiglio federale può adeguare la struttura tariffale se quest’ultima si rivela inadeguata e le parti non si accordano su una sua revisione.
6 Se non è stipulata una convenzione ai sensi del cpv. 1, il DFI, su domanda dell’UFAS o del fornitore di prestazioni, emana una decisione impugnabile concernente la collaborazione e le tariffe.
7 Se i fornitori di prestazioni e l’UFAS non si accordano sulla proroga di una convenzione tariffaria esistente, il DFI può prorogarla per un anno. Se entro tale termine non è stipulata una nuova convenzione, il DFI stabilisce le tariffe dopo aver consultato gli interessati.
8 Su richiesta, i fornitori di prestazioni, le loro federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47a LAMal comunicano gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per adempiere i compiti di cui ai capoversi 3–5. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.
9 In caso di violazione dell’obbligo di comunicare i dati di cui al cpv. 8, il Dipartimento federale dell’interno può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni interessati, nonché contro le rispettive federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47a LAMal. Le sanzioni consistono:
- a. nell’ammonizione;
- b. nella multa sino a 20 000 franchi.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 2 cpv. 4 OMAI, cifra 5.07 allegato OMAI: Portata della convenzione tariffale - applicabile dal 1° aprile 1999 - conclusa tra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e i fornitori di prestazioni per la conseg…33 citazioni
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2Cifra 1.01 allegato OMAI (nelle loro versioni in vigore fino al 31 dicembre 2002): Consegna di mezzo ausiliario quale provvedimento d'integrazione18 citazioni
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3Art 72bis OAI (in vigore fino al 31 marzo 2011); allestimento di perizie amministrative e giudiziarie presso i centri d'osservazione medica dell'AI; rispetto del principio di un'equa procedura amministrativa e ricorsual…4 citazioni
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5Le spese supplementari diprovvedimenti sanitari (art. 14 cpv. 2 LAI) non vanno a carico dell'assicurazione, se dovute a trasferimento dell'assicurato in reparto privato soltanto per ragioni inerenti all'esercizio dell'o…4 citazioni
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6Consid. 1 e 2). - Gli istituti di assicurazione non hanno il potere, nell'ambito di una convenzione tariffaria, di disciplinare in via di decisione i loro rapporti giuridici con i fornitori di prestazioni in natura acco…2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Invalidenversicherung (vorinstanzliches Verfahren; Prozessvoraussetzung)9 citazioni
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Assicurazione invalidità4 citazioni
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.