Fatti

X e Y, fisioterapisti, hanno contestato presso il tribunale arbitrale cantonale di Friburgo le decisioni della commissione paritetica SPV-KSK/MTK/MV/IV e degli assicuratori (casse malati, assicurazione infortuni, assicurazione militare e assicurazione invalidità) che avevano ridotto la tariffa applicabile alle prestazioni di Y, in quanto quest'ultimo non possedeva il diploma svizzero di fisioterapista né una formazione equivalente all'estero. Il tribunale arbitrale ha respinto la loro richiesta.

Legge

Il DTF ha innanzitutto constatato che la procedura dinanzi al tribunale arbitrale cantonale non era valida, in quanto non era stata preceduta dalla procedura convenzionale di conciliazione prevista dalle convenzioni tariffarie applicabili. Infatti, le commissioni paritetiche previste da tali convenzioni non erano state adite preventivamente.

Inoltre, il DTF ha ritenuto che gli assicuratori non avessero il potere, nell'ambito di una convenzione tariffaria, di regolare unilateralmente mediante decisione i loro rapporti giuridici con i fornitori di prestazioni. Le controversie relative all'applicazione delle convenzioni tariffarie devono essere sottoposte agli organi di conciliazione e, se del caso,…