Fatti

Il presente caso riguarda il calcolo dell'indennità per integrità per un assicurato dell'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), in cui l'infortunio si era verificato prima dell'entrata in vigore della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) il 1° gennaio 1984. A causa di ricadute o postumi tardivi, si è verificato un danno permanente e considerevole all'integrità, per il quale è dovuta un'indennità per integrità.

Il Tribunale federale ha dovuto chiarire quale reddito annuo assicurato sia determinante per il calcolo dell'indennità per integrità in tali casi. La SUVA sosteneva che debba essere preso a base l'importo massimo del reddito annuo assicurato al momento dell'entrata in vigore della LAINF, ovvero il 1° gennaio 1984 (Fr. 69'600.-).

Legge

Il Tribunale federale ha seguito l'argomentazione della SUVA. Ha affermato che, sebbene manchi una regolamentazione legale esplicita per il calcolo dell'indennità per integrità in caso di ricadute e postumi tardivi, questa lacuna non debba essere considerata una vera e propria lacuna legislativa. Piuttosto, è riconoscibile la concezione del legislatore secondo la quale non era prevista una revisione dell'indennità per integrità.

Pertanto, per il calcolo dell'indennità per integrità in tali casi, è determinante il testo dell'art. 25 cpv. 1 LAINF, che stabilisce che l'indennità per integrità non può superare l'importo massimo del reddito annuo assicurato vigente al momento dell'infortunio. Poiché l'infortunio si era verificato prima dell'entrata in vigore della…