Art. 118 LAINF

Disposizioni transitorie

1 Le prestazioni assicurative per infortuni anteriori all’entrata in vigore della presente legge e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto precedente.
2 Tuttavia, per i casi previsti al cpv. 1, sono applicabili agli assicurati dell’INSAI, a partire dalla loro entrata in vigore, le disposizioni in materia di:
  1. a. cura medica accordata successivamente alla determinazione della rendita (art. 21), se il diritto nasce solo dopo l’entrata in vigore della presente legge;
  2. b. esclusione della riduzione delle prestazioni sanitarie e dei risarcimenti delle spese se l’infortunio o la malattia professionale sono stati provocati per negligenza grave (art. 37 cpv. 2);
  3. c. rendite d’invalidità, indennità per menomazione all’integrità, assegni per grandi invalidi, rendite per i superstiti e spese di trasporto della salma e funerarie, se il diritto nasce dopo l’entrata in vigore della presente legge;
  4. d. ulteriore assegnazione di rendite per orfani ai figli ancora a tirocinio o agli studi (art. 30 cpv. 3); il diritto alle rendite già scadute all’entrata in vigore della presente legge dev’essere fatto valere entro un anno;
  5. e. riscatto delle rendite (art. 35);
  6. f. indennità di rincaro (art. 34); il rincaro è considerato compensato per tutti i beneficiari di rendite mediante le rendite assegnate secondo il diritto precedente ed eventuali indennità di rincaro; le indennità di rincaro ai beneficiari di rendite del servizio del lavoro militare e civile continuano ad essere a carico della Confederazione.
3 Per la concessione delle rendite per orfani, è considerato figlio dell’assicurato anche il figlio illegittimo, a’ sensi del Codice civile, nel tenore del 10 dicembre 1907 , cui l’assicurato defunto era tenuto a versare contributi per il mantenimento in forza di una decisione giudiziaria o di un contratto.
4 Le prestazioni assicurative versate per infortuni non professionali avvenuti prima dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998 sono rette dal diritto precedente. Le prestazioni in denaro sono tuttavia versate secondo il nuovo diritto se la pretesa insorge dopo l’entrata in vigore della modifica del 9 ottobre 1998.
5 Se la pretesa è insorta prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 dicembre 2000, la rendita d’invalidità è concessa secondo il diritto previgente.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Consid. 2a e b)
    · 23/09/1992 · 72 citazioni Riassunto
  2. 2
    Lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio
    · 13/06/2017 · 41 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 31 e 68 lett. f CESS: Riduzione delle prestazioni
    · 23/10/2000 · 33 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 9 cpv. 2 e art. 118 cpv. 1 LAINF
    · 07/04/1993 · 18 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 118 LAINF, art. 76-82 LAMI
    · 16/01/1985 · 17 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 24 cpv. 2 e art. 25 cpv. 1 LAINF: Calcolo di un'indennità per menomazione dell'integrità accordata in seguito a ricaduta o a esiti tardivi
    · 10/12/2001 · 14 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 06/05/2019 · 5 citazioni de
  • Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invalidità; revisione)
    · 19/05/2020 · 4 citazioni de
  • Assicurazione contro gli infortuni (lesione corporea analoga a un infortunio)
    · 26/10/2017 · 4 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.