Art. 118 LAINF
Disposizioni transitorie
1 Le prestazioni assicurative per infortuni anteriori all’entrata in vigore della presente legge e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto precedente.
2 Tuttavia, per i casi previsti al cpv. 1, sono applicabili agli assicurati dell’INSAI, a partire dalla loro entrata in vigore, le disposizioni in materia di:
- a. cura medica accordata successivamente alla determinazione della rendita (art. 21), se il diritto nasce solo dopo l’entrata in vigore della presente legge;
- b. esclusione della riduzione delle prestazioni sanitarie e dei risarcimenti delle spese se l’infortunio o la malattia professionale sono stati provocati per negligenza grave (art. 37 cpv. 2);
- c. rendite d’invalidità, indennità per menomazione all’integrità, assegni per grandi invalidi, rendite per i superstiti e spese di trasporto della salma e funerarie, se il diritto nasce dopo l’entrata in vigore della presente legge;
- d. ulteriore assegnazione di rendite per orfani ai figli ancora a tirocinio o agli studi (art. 30 cpv. 3); il diritto alle rendite già scadute all’entrata in vigore della presente legge dev’essere fatto valere entro un anno;
- e. riscatto delle rendite (art. 35);
- f. indennità di rincaro (art. 34); il rincaro è considerato compensato per tutti i beneficiari di rendite mediante le rendite assegnate secondo il diritto precedente ed eventuali indennità di rincaro; le indennità di rincaro ai beneficiari di rendite del servizio del lavoro militare e civile continuano ad essere a carico della Confederazione.
3 Per la concessione delle rendite per orfani, è considerato figlio dell’assicurato anche il figlio illegittimo, a’ sensi del Codice civile, nel tenore del 10 dicembre 1907 , cui l’assicurato defunto era tenuto a versare contributi per il mantenimento in forza di una decisione giudiziaria o di un contratto.
4 Le prestazioni assicurative versate per infortuni non professionali avvenuti prima dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998 sono rette dal diritto precedente. Le prestazioni in denaro sono tuttavia versate secondo il nuovo diritto se la pretesa insorge dopo l’entrata in vigore della modifica del 9 ottobre 1998.
5 Se la pretesa è insorta prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 dicembre 2000, la rendita d’invalidità è concessa secondo il diritto previgente.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Consid. 2a e b)72 citazioni
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2Lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio41 citazioni
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3Art. 31 e 68 lett. f CESS: Riduzione delle prestazioni33 citazioni
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4Art. 9 cpv. 2 e art. 118 cpv. 1 LAINF18 citazioni
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5Art. 118 LAINF, art. 76-82 LAMI17 citazioni
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6Art. 24 cpv. 2 e art. 25 cpv. 1 LAINF: Calcolo di un'indennità per menomazione dell'integrità accordata in seguito a ricaduta o a esiti tardivi14 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni06/05/2019 · 5 citazioni de
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Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invalidità; revisione)4 citazioni
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Assicurazione contro gli infortuni (lesione corporea analoga a un infortunio)4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.