Fatti
La controversia riguarda il salario annuo da prendere in considerazione per il calcolo della rendita d'invalidità del ricorrente, il cui grado è stato aumentato dal 20% al 50% a causa di una ricaduta verificatasi dopo il 1° gennaio 1984. La SUVA (Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni) e il tribunale cantonale ritengono che sia applicabile il vecchio diritto (LAMA), mentre il ricorrente sostiene che debbano applicarsi le nuove disposizioni della LAINF (Legge sull'assicurazione contro gli infortuni).Legge
Secondo la giurisprudenza, i diritti alla rendita sorti sotto l'impero del vecchio diritto, si tratti di rendite a scalare, limitate nel tempo o rendite vitalizie, rimangono soggetti alle regole di revisione della LAMA, anche in caso di ricaduta o di conseguenze tardive. Pertanto, il calcolo della rendita deve essere effettuato sulla base del salario che l'assicurato avrebbe realizzato prima dell'infortunio iniziale, e non del salario percepito prima della dichiarazione della ricaduta.
Il Tribunale federale delle assicurazioni respinge l'argomentazione del ricorrente volta a far applicare le nuove disposizioni della LAINF. Esso ritiene che la revisione della rendita a seguito della ricaduta non costituisca un nuovo diritto alla rendita, ma un aumento del grado d'invalidità di una rendita nata sotto il vecchio diritto, che deve…