Fatti

La controversia riguarda il salario annuo da prendere in considerazione per il calcolo della rendita d'invalidità del ricorrente, il cui grado è stato aumentato dal 20% al 50% a causa di una ricaduta verificatasi dopo il 1° gennaio 1984. La SUVA (Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni) e il tribunale cantonale ritengono che sia applicabile il vecchio diritto (LAMA), mentre il ricorrente sostiene che debbano applicarsi le nuove disposizioni della LAINF (Legge sull'assicurazione contro gli infortuni).

Legge

Secondo la giurisprudenza, i diritti alla rendita sorti sotto l'impero del vecchio diritto, si tratti di rendite a scalare, limitate nel tempo o rendite vitalizie, rimangono soggetti alle regole di revisione della LAMA, anche in caso di ricaduta o di conseguenze tardive. Pertanto, il calcolo della rendita deve essere effettuato sulla base del salario che l'assicurato avrebbe realizzato prima dell'infortunio iniziale, e non del salario percepito prima della dichiarazione della ricaduta.

Il Tribunale federale delle assicurazioni respinge l'argomentazione del ricorrente volta a far applicare le nuove disposizioni della LAINF. Esso ritiene che la revisione della rendita a seguito della ricaduta non costituisca un nuovo diritto alla rendita, ma un aumento del grado d'invalidità di una rendita nata sotto il vecchio diritto, che deve…