Art. 20 LAINF
Ammontare
1 In caso d’invalidità totale, l’ammontare della rendita è pari all’80 per cento del guadagno assicurato; esso è ridotto in proporzione in caso di invalidità parziale.
2 All’assicurato che ha diritto a una rendita AI o a una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) è assegnata una rendita complementare; questa corrisponde, in deroga all’articolo 69 LPGA , alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all’importo previsto per l’invalidità totale o parziale. La rendita complementare è fissata quando concorre per la prima volta con la rendita AI o con la rendita AVS. Viene adeguata se la rendita AVS è modificata in seguito a una riscossione anticipata o differita oppure se sono modificate le parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.
2bis Il cpv. 2 si applica anche se l’assicurato ha diritto a una rendita equivalente di un’assicurazione sociale estera.
2ter In deroga all’articolo 69 LPGA, al raggiungimento dell’età di riferimento che dà diritto alla rendita, la rendita d’invalidità secondo il cpv. 1 e la rendita complementare secondo il cpv. 2, incluse le indennità di rincaro, sono ridotte come segue per ogni anno intero compreso fra il giorno in cui l’assicurato ha compiuto 45 anni e il giorno dell’infortunio:
- a. per un grado d’invalidità almeno del 40 per cento, di 2 punti percentuali, ma al massimo del 40 per cento;
- b. per un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento, di 1 punto percentuale, ma al massimo del 20 per cento.
2quater Per le conseguenze di ricadute e postumi tardivi le riduzioni sono disciplinate ai sensi del cpv. 2ter anche se l’infortunio si è verificato prima del compimento dei 45 anni, a condizione che l’incapacità lavorativa provocata dalla ricaduta o dai postumi tardivi sia sopraggiunta dopo il compimento dei 60 anni.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate, segnatamente circa il calcolo delle rendite complementari in casi speciali.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 32 cpv. 3 e art. 33 cpv. 1 OAINF: Rendita complementare56 citazioni
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2Note de lege ferenda (consid. 3b)42 citazioni
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3Note de lege ferenda (consid. 2b).36 citazioni
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4Art. 20 cpv. 2 LAINF, art. 34 LAINF, art. 32 cpv. 5 OAINF, art. 33 cpv. 2 OAINF. - Per le rendite complementari l'indennità di rincaro deve essere stabilita solo sulla rendita complementare e non sulla rendita di base d…34 citazioni
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5Art. 20 cpv. 2 LAINF, art. 31, 32 cpv. 5 e 33 cpv. 1 OAINF25 citazioni
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6Art. 33 cpv. 2 lett. b, art. 43 OAINF: Adeguamento delle rendite complementari. - L'art. 43 cpv. 1 OAINF nel tenore vigente dal 1o settembre 1997 e l'art. 33 cpv. 2 lett. b OAINF nel tenore vigente dal 1o gennaio 1997 s…15 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione contro gli infortuni11 citazioni
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7 citazioni
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Assicurazione contro gli infortuni3 citazioni
Ultime sentenze del TF
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