Fatti
Il signor F., nato nel 1935, ha percepito a partire dal dicembre 1991 una rendita intera dell'assicurazione invalidità (AI) a causa di un grado di invalidità del 70%. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 1998, ha ricevuto una rendita ordinaria (non ridotta) dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (AINF) a causa di un grado di invalidità del 100%. Quando F. ha raggiunto l'età pensionabile AVS nell'ottobre 2000, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) ha sostituito la precedente rendita ordinaria AINF con una rendita complementare a partire dal 1° marzo 2001.
F. ha presentato un ricorso contro questa decisione e ha richiesto di continuare a percepire la precedente rendita ordinaria AINF. Il Tribunale delle assicurazioni sociali di Basilea Città ha rinviato il caso alla SUVA affinché determinasse la rendita complementare tenendo conto della rendita AVS nell'ambito del salario assicurato fino al suo importo massimo.
La SUVA ha presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione cantonale e il mantenimento della decisione di opposizione del 21 giugno 2001.
Legge
Ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l'assicurato che percepisce una rendita AINF e una rendita AVS ha diritto solo a una rendita complementare, pari alla differenza tra il 90% del salario assicurato e la rendita AVS, ma al massimo all'importo previsto per l'invalidità totale o parziale.
Poiché nel caso in questione si trattava del primo concorso di una rendita AINF con una rendita AVS, ai sensi del testo dell'art. 20 cpv. 2 LAINF doveva essere corrisposta una rendita complementare. Il fatto che la rendita AVS abbia…