Fatti
B. ha subito un incidente il 26 luglio 1986 e a partire dal 1° ottobre 1989 ha percepito una rendita complementare di 874 franchi mensili dalla Solida, assicurazione contro gli infortuni delle casse malati svizzere. Questa rendita è stata calcolata tenendo conto di un reddito assicurato di 24'989 franchi e di una rendita AI mensile di 1'000 franchi.
Nel febbraio 1992, B. ha inoltre ricevuto una rendita per figli semplice dall'AI. Di conseguenza, la Solida ha proceduto a un nuovo calcolo della rendita complementare, fissandola a 74 franchi mensili a partire dal 1° ottobre 1992.
B. ha presentato un ricorso contro questo nuovo calcolo della rendita complementare.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, per il ricalcolo della rendita complementare ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. a OAI, la Solida ha giustamente preso come base il reddito assicurato originario di 24'989 franchi. Da questo ha dedotto la rendita AI di 1'000 franchi e la nuova rendita per figli dell'AI di 480 franchi mensili.
Il Tribunale federale ritiene corretta questa modalità di calcolo. Infatti, secondo l'art. 20 cpv. 2 LAINF, la rendita complementare viene fissata al primo concorso con una rendita AVS o AI e adeguata solo a successive modifiche delle parti di rendita destinate ai familiari. Di conseguenza, per il ricalcolo devono essere prese a base le condizioni di calcolo esistenti al primo concorso delle prestazioni.
Anche se, ai sensi dell'art. 31 OAI, le rendite supplementari e per figli dell'AVS/AI devono essere pienamente considerate nel calcolo della rendita complementare, ciò non significa che devono essere computate…