Art. 38 LAI

Importo delle rendite per i figli

1 La rendita per i figli ammonta al 40 per cento della rendita d’invalidità che corrisponde al reddito medio annuo determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli vanno ridotte qualora la loro somma superi il 60 per cento della rendita massima d’invalidità. L’articolo 35 della LAVS si applica per analogia al calcolo della riduzione.
2 Sono applicabili le regole valide per il calcolo delle corrispondenti rendite d’invalidità.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la (ex) Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali (Convenzione sulla sicurezza sociale); applicabilità intertempora…
    · 08/07/2013 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 20 cpv. 2 LAINF, art. 31, 32 cpv. 5 e 33 cpv. 1 OAINF
    · 28/06/1996 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione invalidità
    · 17/09/2009 · 2 citazioni de
  • Plafonierung von Kinderrenten beim Bezug einer IV-Hauptrente des einen und einer AHV-Hauptrente des anderen Elternteils.
    AB.2025.00029
    · 20/06/2025 · 1 citazioni de
  • · 14/03/2023 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.