Fatti

La ricorrente [B.] , nata nel 1946, ha subito un incidente stradale il 2 febbraio 2000 e ha successivamente percepito prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (SUVA). Il 20 febbraio 2003 è deceduto suo marito, a seguito di che le è stata assegnata una rendita vedovile dell'AVS. L'Ufficio AI di Berna le ha accordato una rendita d'invalidità completa a partire dal 1° maggio 2006. La SUVA ha quindi calcolato una rendita complementare, tenendo conto dell'intero importo della rendita d'invalidità dell'AI. [B.] ha presentato ricorso contro questo calcolo, chiedendo che nella determinazione della rendita complementare venga considerata solo la differenza tra la rendita d'invalidità e la rendita vedovile.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 LAINF, l'intero importo della rendita d'invalidità dell'AI deve essere preso in considerazione nel calcolo della rendita complementare. L'art. 32 cpv. 2 OAINF prevede un'eccezione solo nel caso in cui la rendita d'invalidità dell'AI sia aumentata dopo l'infortunio o una rendita per superstiti dell'AVS sia sostituita da una rendita…