Fatti

S. C., nato il 24 marzo 1963, era dipendente della società T. AG ed assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni professionali e non professionali presso la Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (SUVA). Il 4 maggio 1987, si è gravemente ferito alla mano destra, rimanendo incastrato in una macchina cardata, con l'amputazione completa o parziale di diverse dita. La SUVA si è fatta carico delle spese di guarigione e ha versato un'indennità giornaliera. Il 4 febbraio 1991, ha informato l'assicurato che non era più necessario alcun trattamento medico aggiuntivo e che le indennità giornaliere sarebbero state interrotte alla fine di marzo 1991. Con decisione del 25 aprile 1991, gli ha assegnato, a decorrere dal 1° aprile 1991, una rendita d'invalidità a causa di un'incapacità lavorativa del 75% fino a fine marzo 1993 e del 50% a partire dal 1° aprile 1993, sulla base di un salario annuo assicurato di CHF 40'730.--. Poiché l'assicurato beneficiava dal 1° maggio 1988 di una rendita intera dell'assicurazione invalidità, nonché di una rendita complementare per sua moglie e, a partire dal 1° agosto 1989, di una rendita per figlio, gli è stata concessa una rendita complementare di CHF 335.-- al mese. Gli è stata inoltre versata un'indennità per menomazione dell'integrità di CHF 32'640.--.

Legge

La questione controversa riguarda il calcolo dell'adeguamento al rincaro sulla rendita complementare. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni: - L'adeguamento al rincaro deve essere fissato sulla rendita complementare e non sulla rendita di base dell'assicurazione contro gli infortuni. Ciò deriva dall'interpretazione degli art. 32 cpv. 5 e 33 cpv. 2 OAINF, che prevedono che gli adeguamenti al rincaro siano calcolati sulla rendita complementare. - Accordare l'adeguamento al rincaro sulla rendita di base anziché sulla rendita complementare comporterebbe una doppia indicizzazione della parte della…