Fatti

Il caso riguarda un ricorrente a cui l'Istituto svizzero per l'assicurazione contro gli infortuni (SUVA) aveva riconosciuto una rendita invalidità del 15% dal 31 maggio 1981 al 31 maggio 1984 e per il periodo dal 1° giugno 1984 al 31 maggio 1990 una rendita sulla base di un'incapacità lavorativa del 10%. Questa graduazione e limitazione temporale della rendita si basava su presupposti di fatto realizzatisi solo dopo l'entrata in vigore della nuova Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) il 1° gennaio 1984.

La questione era secondo quali disposizioni dovesse essere valutata la decisione impugnata - secondo la nuova LAINF o secondo la vecchia Legge sull'assicurazione malattie (LAMal).

Legge

Ai sensi dell'articolo 118 capoverso 1 LAINF, le prestazioni assicurative per gli infortuni verificatisi prima dell'entrata in vigore della LAINF e per le malattie professionali insorte prima di tale data sono concesse in base alla precedente normativa (LAMal).

Tuttavia, l'articolo 118 capoverso 2 LAINF prevede che per gli assicurati SUVA, a decorrere dall'entrata in vigore della LAINF, si applichino le disposizioni di quest'ultima, a condizione che il diritto sorga solo dopo l'entrata in vigore della LAINF.

Poiché il diritto del ricorrente alla rendita invalidità è incontestabilmente sorto prima del 1° gennaio 1984, il diritto alla rendita controversa…