Fatti

La controversia oppone P. alle Assicurazioni ALPINA e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Zurigo. P. chiede il riconoscimento della sua affezione alla spalla destra come malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF. Il Tribunale cantonale ha respinto la sua domanda con la motivazione che la malattia non si è sviluppata esclusivamente o in modo nettamente prevalente durante il periodo in cui P. era assicurato in modo facoltativo secondo la LAINF entrata in vigore il 1° gennaio 1984, ma su un periodo di 24 anni. Il Tribunale federale esamina se l'attività professionale svolta prima del 1° gennaio 1984 debba essere presa in considerazione per determinare se la malattia sia stata causata esclusivamente o in modo nettamente prevalente dall'attività professionale.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che l'art. 9 LAINF non contenga alcuna limitazione temporale per quanto riguarda la considerazione dell'attività professionale. Pertanto, per valutare il nesso di causalità tra l'attività professionale e il danno alla salute ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF, deve essere presa in considerazione l'intera attività professionale, compresa quella svolta prima del 1° gennaio 1984.

Infatti, una tale limitazione temporale non sarebbe giustificata, in quanto renderebbe praticamente impossibile il riconoscimento delle malattie professionali ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF nella maggior parte dei casi. Inoltre, ciò sarebbe contrario all'obiettivo di questa disposizione, che mira a coprire le malattie causate dall'attività professionale ma non incluse nell'elenco stabilito dal Consiglio federale.

Infine, il…