Fatti
La signora [A.], nata nel 1948, ha presentato il 28 giugno 2009 una domanda di indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° settembre 2009. La cassa di disoccupazione di Obvaldo e Nidvaldo ha quindi erogato indennità giornaliere dal 1° settembre 2009 al 18 ottobre 2011. La signora [A.] si era inoltre annunciata all'assicurazione invalidità (AI) per la riscossione di prestazioni. L'ufficio AI di Nidvaldo ha riconosciuto alla signora [A.] con decisione del 20 dicembre 2011 una rendita AI parziale al 25% con effetto dal 1° agosto 2009 e una rendita AI intera con effetto dal 1° aprile 2011.
A seguito della decisione di rendita dell'ufficio AI, la cassa di disoccupazione ha obbligato la signora [A.] a rimborsare le indennità giornaliere erogate dal 1° settembre 2009 al 18 ottobre 2011, limitatamente all'importo delle prestazioni erogate dall'AI per lo stesso periodo, pari a CHF 19'218.15. L'ufficio AI ha fissato il pagamento supplementare per il periodo dal 1° aprile 2011 al 29 febbraio 2012 in CHF 18'678.- e ha dichiarato la compensazione per un importo di CHF 8'883.60 con un credito della cassa di disoccupazione e per un importo di CHF 3'872.- con un credito della cassa di compensazione.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che la compensazione dei crediti dell'AVS e dell'AI con il pagamento supplementare delle prestazioni AI alla signora [A.] deve avvenire secondo l'ordine di priorità di cui al n. 10061 della Guida sulle rendite (RWL). Di conseguenza, i crediti dell'AVS e dell'AI devono essere soddisfatti con priorità rispetto ai crediti intersistemici di altri assicuratori sociali.
Pertanto, l'ufficio AI aveva il diritto di compensare…