Fatti
Il 3 dicembre 2012, B. (il creditore procedente) ha notificato a A. (il debitore opposto) un precetto di pagamento della somma di 299'624 franchi con interessi, invocando come titolo del credito un "IOU Loan note" firmato da entrambe le parti il 5 giugno 2008. Il debitore opposto ha fatto opposizione totale.
Il giudice di pace del distretto della Riviera - Pays-d'Enhaut ha pronunciato la sospensione provvisoria dell'opposizione, decisione confermata dalla Corte delle esecuzioni e fallimenti del Tribunale cantonale del Canton Vaud. Il Tribunale federale ha tuttavia accolto il ricorso del debitore opposto e respinto la richiesta di sospensione.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che il creditore procedente, domiciliato all'estero, non aveva stabilito il contenuto del diritto inglese applicabile al contratto di prestito in questione, pur avendone l'obbligo. Sebbene il giudice della sospensione non sia tenuto ad accertare d'ufficio il diritto straniero, il creditore procedente doveva comunque dimostrare l'esigibilità del suo credito secondo il diritto inglese, cosa che non ha fatto.
Di conseguenza, per mancato accertamento del contenuto del diritto straniero applicabile, la…