Fatti
Il Comune di Zurigo ha affidato alla Systembau AG la costruzione di una scuola elementare su un terreno di proprietà comunale. Contrariamente alle disposizioni contrattuali, la Systembau AG ha stipulato un contratto d'opera con la Umberto Bonomo Söhne AG (attrice) a nome del Comune di Zurigo. Dopo il completamento della scuola, l'attrice ha richiesto al Comune di Zurigo (convenuto) il pagamento del saldo residuo. Il tribunale distrettuale e il tribunale superiore hanno respinto la domanda. L'attrice ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Il Tribunale federale ha annullato la sentenza del tribunale superiore e rinviato il caso per l'integrazione degli atti e una nuova decisione all'istanza precedente. L'attrice ha in linea di principio diritto a un indennizzo nei confronti del convenuto ai sensi dell'art. 672 CC, in quanto ha costruito con il proprio materiale sul terreno del convenuto.
Legge
L'art. 672 CC prevede un conguaglio per il proprietario del materiale, se il suo materiale passa in proprietà del proprietario del terreno senza un contratto. Il proprietario del terreno deve corrispondere al proprietario del materiale un indennizzo adeguato.
L'entità dell'indennizzo dipende dalla buona o mala fede delle parti. In caso di mala fede del proprietario del terreno, il giudice può condannare al risarcimento integrale del danno, in caso di mala fede del…