Art. 672 CC
1 Non avvenendo la rimozione, il proprietario del fondo deve equamente risarcire l’altro per il suo materiale.
2 Se la costruzione fu fatta in mala fede dal proprietario del fondo, questo può essere condannato al completo risarcimento del danno.
3 Se fu fatta in mala fede dal proprietario del materiale, l’indennità può essere limitata al valore minimo che la costruzione può avere per il proprietario.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Forderungsklage eines vom Generalunternehmer nicht voll bezahlten, nicht durch ein gesetzliches Pfandrecht gesicherten Bauunternehmers gegen den Bauherrn22 citazioni
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21. Contratto d'appalto concluso senza autorizzazione da un gerente d'albergo, e non ratificato dal proprietario dell'immobile (art. 38 CO)12 citazioni
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3Costruzione sul fondo altrui, risarcimento dovuto al costruttore, proprietario dei materiali8 citazioni
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4Incorporazione di materiali nel fondo altrui7 citazioni
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5Ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori su un immobile della Confederazione; art. 837 cpv. 1 n. 3 CC. 1. Fanno parte del patrimonio amministrativo dello Stato i beni di quest'ultimo destinati direttamente all'ade…5 citazioni
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6DTF 54_II_4255 citazioni01/01/1928 · 5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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2 citazioni01/03/2016 · 2 citazioni
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Forderung / Bauhandwerkerpfandrecht1 citazioniHG190128· 08/11/2022 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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