Fatti

Il signor J. B., nato nel 1943, commerciante ambulante, percepisce dal 1° settembre 1982 una rendita invalidità al 50%. Nell'ambito di una revisione del diritto alle prestazioni complementari, la Cassa di compensazione del Cantone di San Gallo ha ridotto l'importo delle prestazioni complementari mensili a 548 franchi a decorrere dal 1° aprile 1989, tenendo conto di un reddito di lavoro presumibilmente esigibile di 19.800 franchi.

La moglie dell'assicurato ha presentato reclamo presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo, chiedendo l'annullamento della decisione di riduzione. Il tribunale cantonale ha rinviato il caso all'amministrazione per l'integrazione degli atti e il ricalcolo delle prestazioni complementari.

La Cassa di compensazione ha presentato ricorso di diritto amministrativo, chiedendo di fissare il diritto alle prestazioni complementari sulla base di un reddito annuo imputabile di 12.800 franchi, per un importo mensile di 871 franchi.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che l'amministrazione deve avvisare l'assicurato dell'intenzione di imputare un reddito di lavoro ipotetico e invitarlo a esprimersi in merito, prima di emanare la decisione. Se l'assicurato solleva obiezioni, l'amministrazione deve esaminarle e, se necessario, effettuare ulteriori accertamenti per valutare se la presunzione legale di cui all'art. 14a cpv. 2 OPC possa essere confutata.

Nel…