Fatti

Il Cantone di Argovia e la Confederazione Svizzera hanno avviato due procedure esecutive separate nei confronti di X. per le imposte federali dirette degli anni 1997 e 1998. Come titoli di credito, hanno presentato in giudizio le imposizioni e le fatture relative alle imposte federali dirette del 1997 e del 1998, munite di certificato di passaggio in giudicato.

Dopo che X. aveva sollevato opposizione in entrambe le procedure esecutive, i creditori hanno chiesto l'apertura definitiva del pignoramento per gli importi, gli interessi e le spese messi in esecuzione, richiesta alla quale il Presidente del Tribunale G. non ha dato seguito in due decisioni. Tuttavia, il Tribunale Superiore del Cantone di Argovia ha accolto i ricorsi dei creditori, concedendo loro l'apertura definitiva del pignoramento.

X. ha impugnato queste decisioni presso il Tribunale Federale con un ricorso per violazione dei diritti costituzionali, chiedendone l'annullamento e il rigetto delle richieste di apertura definitiva del pignoramento.

Legge

Il Tribunale Federale respinge i ricorsi. Esso afferma che un accertamento fiscale effettuato nonostante la prescrizione dell'imposizione ai sensi dell'art. 120 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) non è nullo, ma soltanto impugnabile.

La nullità di una decisione può essere affermata solo quando il vizio è particolarmente grave, evidente o facilmente riconoscibile e la certezza…