Fatti

La Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), con sede a Lucerna, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica. Con atto pubblico del 5 maggio 2004, la SUVA ha acquistato appezzamenti nel Cantone di Ginevra. Il notaio ha chiesto al Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra di esentare la transazione dai diritti di trasferimento. Tuttavia, la Consigliera di Stato responsabile del Dipartimento delle finanze ha respinto tale richiesta, ritenendo che l'art. 80 cpv. 1 LPGA non prevedesse l'esenzione dalle imposte immobiliari come i diritti di trasferimento. La SUVA e il notaio hanno quindi ricorso contro questa decisione presso il Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 80 cpv. 1 LPGA, che disciplina in modo uniforme l'esenzione fiscale di tutte le istituzioni di assicurazione sociale, limiti tale esenzione alle sole imposte dirette. Sebbene in precedenza la SUVA fosse stata più ampiamente esentata da tutte le imposte in virtù dell'ex art. 67 LAINF, il legislatore ha espressamente deciso di sottoporla al regime generale dell'art. 80 cpv. 1 LPGA, che non copre le imposte indirette come i diritti di trasferimento.

Inoltre, il Tribunale federale ha ritenuto che i diritti di trasferimento costituiscano imposte indirette che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 80 cpv. 1 LPGA. Pertanto, la decisione…