Fatti

La società X. AG stipulò il 14 marzo 1975 con Y. un contratto di mediazione per la vendita di 15 appartamenti in proprietà. Il contratto prevedeva una penale contrattuale dell'1% della somma di acquisto in caso di violazione del contratto. Il 30 giugno 1975 la X. AG revocò il contratto. Y. ha quindi intentato una causa per il pagamento della penale contrattuale di 45'760 CHF.

Il Tribunale di commercio del Cantone di Zurigo ha accolto la domanda. La X. AG ha presentato ricorso al Tribunale federale chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione della penale contrattuale a 10'000 CHF.

Legge

Il Tribunale federale afferma che la X. AG ha validamente rescisso il contratto di mediazione nonostante il vincolo contrattuale di disdetta, in quanto il diritto legale di revoca ai sensi dell'art. 404 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 412 cpv. 2 CO non può essere escluso.

Inoltre, il Tribunale federale constata che la X. AG ha violato il patto di esclusiva, permettendo alla società B. AG di fare pubblicità per gli appartamenti in proprietà. Pertanto, la X. AG ha violato il contratto e ha maturato la penale contrattuale.

Tuttavia, il Tribunale federale ritiene che vi siano motivi per ridurre la penale contrattuale ai sensi dell'art.…