Art. 163 CO
Ammontare, nullità e riduzione della pena
1 L’ammontare della pena convenzionale è lasciato all’arbitrio delle parti.
2 Essa non può essere richiesta quando sia diretta a convalidare una promessa illecita od immorale, come pure, salvo patto contrario, quando l’adempimento sia diventato impossibile per una circostanza di cui il debitore non è responsabile.
3 Il giudice deve ridurre secondo il suo prudente criterio le pene convenzionali eccessive.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Essi possono pertanto, all'occorrenza, venir restituiti alla parte che li ha versati, in virtù dell'art. 163 CO, a cui rinvia l'art. 162 CO (consid. 3).35 citazioni
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2Caparra; pagamento rateale; riduzione di una pena convenzionale già versata (art. 158 cpv. 1, art. 162 cpv. 1 e art. 163 cpv. 3 CO)28 citazioni
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319 citazioni
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4Contratto d'architetto: natura giuridica, revoca, pena convenzionale15 citazioni
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5Condizioni di impiego dei viaggiatori di commercio15 citazioni
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6Presupposti per la riduzione.14 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Aktienkaufvertrag; Konventionalstrafe9 citazioni
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Treuepflicht; Konventionalstrafe7 citazioni
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Arbeitsvertrag; Konkurrenzverbot7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.